DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
Articolo 1 E' costituita a Torino l'associazione senza scopo di lucro denominata: "R@inbow for Africa - R4A - Medical Development ONLUS” L'Associazione può anche essere più brevemente designata, a tutti gli effetti,con la denominazione "R@inbow ONLUS" o “Rainbow ONLUS” o " R4A ONLUS"
Articolo 2 L'associazione ha sede principale in Via Zuretti 29, Torino, Italia, ed ha carattere ed operatività internazionali e nazionali.
Articolo 3 L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: "R@inbow for Africa - R4A - Medical Development" ONLUS seguito dall'indicazione della località della sede.
Articolo 4 La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Può essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.
Articolo 5 L'associazione ha lo scopo di:
5.1.promuovere una cultura di pace e di solidarietà;
5.2.promuovere l'affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione;
5.3.intervenire nelle zone di guerra con iniziative umanitarie in favore delle vittime - in particolare civili - dei conflitti armati, dei feriti e di tutti coloro che soffrono altre conseguenze sociali dei conflitti o della povertà quali fame, malnutrizione, malattie, assenza di cure mediche e di istruzione;
5.4.portare soccorso alle vittime di calamità naturali.
5.5.intervenire con missioni di cooperazione sanitaria a sostegno delle popolazioni civili nei paesi in via di sviluppo
5.6.promuovere lo sviluppo sociale con iniziative tese a migliorare la qualità di vita delle popolazioni civili
Articolo 6 A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità specifiche dell'associazione sono:
6.1.provvedere a cure d'emergenza per i feriti/malati in situazioni di crisi umanitaria/guerra/calamità naturali
6.2.garantire l'assistenza sanitaria di base con particolare riferimento ai problemi materno-infantili, alle patologie chirurgiche e traumatiche
6.3.addestrare il personale locale ed espatriato a far fronte alle necessità medico-chirurgiche più urgenti in situazioni d'emergenza e/o urgenza;
6.4.la realizzazione di progetti umanitari di assistenza alle popolazioni vittime di epidemie, guerre, calamità naturali, carenza di risorse sanitarie
6.5.la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo;
6.6.la realizzazione, in Italia o in Paesi industrializzati, di interventi a breve termine in situazioni di particolare emergenza dovuta a calamità naturali e/o antropiche.
6.7.fornire risposta rapida alle situazioni di emergenza sanitaria e/o catastrofe tramite Rapid Response Team medico/chirurgico
6.8.la formazione in loco di cittadini dei paesi in via di sviluppo;
6.9.fornire agli operatori internazionali impegnati in missioni all'estero opportunità di sviluppo professionale, favorendo l'acquisizione e la trasmissione di specifiche competenze e conoscenze, sia attraverso la pratica quotidiana diretta, sia nella responsabilità di coordinamento delle attività sanitarie, sia nella formazione del personale locale;
6.10.fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri sostenitori, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche,o attraverso internet e tutte le sue possibilità di sviluppo.
6.11.promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti umani, dello sviluppo o finalizzate alla raccolta fondi per finanziare le attività dell’organizzazione.
6.12.fornire supporto agli operatori sul territorio, sia locali che internazionali, attraverso una piattaforma telematica che possa essere utilizzata per programmi di telemedicina e/o formazione a distanza PATRIMONIO
Articolo 7 Il patrimonio sociale è costituito da:
7.1.Beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione.
7.2.Eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione
7.3.Eventuali donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'associazione.
Articolo 8 Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento delle attività umanitarie provengono dalle quote sociali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di enti o istituzioni di organismi nazionali e internazionali e da sponsorizzazioni, nonché da attività commerciali marginali.
Articolo 9 L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di marzo successivo, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo (Stato patrimoniale e Conto economico), la relazione gestionale ed il bilancio preventivo, da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro il 30 aprile seguente. L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; non può essere distribuito in nessun modo salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
SEDI LOCALI
Articolo 10 Il Consiglio Direttivo ha facoltà, qualora necessario, di consentire l’apertura e l’utilizzo del proprio nome e del proprio marchio alle Sedi locali, situate sul territorio nazionale, che ne facciano richiesta condividendo scopi e obiettivi dell’Associazione. La finalità delle Sedi locali è esclusivamente in relazione alle attività di raccolta fondi e di sensibilizzazione dell’Associazione stessa. Il Presidente, dopo un’attenta valutazione,sottopone la richiesta per l’apertura di una nuova Sede locale, al Consiglio Direttivo che delibera l’accettazione definitiva. L’autorizzazione ad operare della Sede locale potrà essere revocata con effetto immediato in qualsiasi momento dal Presidente e approvata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile, nel caso in cui si creino gravi contrasti tra le finalità dell’Associazione e le attività della Sede locale, ovvero in caso di violazione degli accordi.Le Sedi locali dipendono dall’Associazione e non possiedono indipendenza giuridica, amministrativa o patrimoniale.
SOCI
Articolo 11 Possono far parte dell'associazione tutti coloro, persone fisiche associazioni ed enti, che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'associazione stessa. L'associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.
Articolo 12 I membri dell'associazione si distinguono in: 12.1. Soci Fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo 12.2. Soci Ordinari. Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione e ne promuovono le iniziative umanitarie 12.3. Soci onorari: Sono le persone ed enti che per l’importanza delle attività prestate abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo. 12.4. Soci sostenitori: Sono le persone ed enti che per l’importanza delle elargizione versate in favore dell’associazione abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo. 12.5 Tutti i Soci hanno pari diritti e pari obblighi.
Articolo 13 13.1 La qualifica di Socio si ottiene previa presentazione di domanda scritta o per via telematica al Consiglio Direttivo dell'associazione. 13.2 Il Consiglio Direttivo giudica sull'ammissione del candidato con decisione motivata e appellabile solo innanzi il Collegio dei Probiviri. 13.3 Tutti i Soci sono tenuti ad osservare l’atto Costitutivo, lo Statuto e tutte le delibere assunte dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo. 13.4 Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee, ad essere informati su tutte le attività dell’associazione, hanno il diritto di elettorato attivo e passivo e a votare direttamente o per delega, e a recedere dall’appartenenza all’associazione.
Articolo 14 I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell'associazione cooperando, per quanto loro possibile, al raggiungimento dei fini sociali ed astenendosi da ogni attività sia in contrasto con questi e con gli interessi dell’associazione. La quota associativa non è in ogni caso ripetibile. La qualità di Socio si perde per: 14.1.Dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo 14.2.Decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. 14.3.Per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell'associazione. 14.4.Mancato pagamento della quota associativa annuale Contro l'esclusione è ammesso ricorso solo innanzi il Collegio dei Probiviri.
Articolo 15 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’organizzazione
Articolo 16 Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’organizzazione ORGANI SOCIALI ASSEMBLEA
Articolo 17 L'assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci.
Articolo 18 L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata con A.R. o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun Socio con diritto di voto, almeno 15 giorni prima della riunione. In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax o telegramma o a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l'accertamento dell'effettivo ricevimento), almeno 5 giorni prima della riunione. E' in ogni caso valida l'assemblea a cui partecipino tutti i soci con diritto di voto, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti (se nominati).
Articolo 19 Ogni Socio Ordinario o Fondatore ha diritto a un voto e può delegare un altro Socio. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di 2 Soci. I Soci possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità di membri del Consiglio stesso.
Articolo 20 L'assemblea dei Soci delibera in seduta ordinaria sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori (se nominato) ed il Collegio dei Probiviri (se nominato) e sul bilancio consuntivo e preventivo e sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione.
Articolo 21 Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è necessario l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei Soci, in prima convocazione. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L'assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti. CONSIGLIO DIRETTIVO -
AMMINISTRAZIONE
Articolo 22 L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da 5 a 20 membri. I membri sono eletti dall'assemblea dei Soci. Condizione necessaria della eleggibilità nel Consiglio Direttivo è l'appartenenza all'Associazione in qualità di Socio. Il Consiglio resta in carica per tre anni. I consiglieri possono essere rieletti.
Articolo 23 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un VicePresidente, un Segretario e un Tesoriere.
Articolo 24 Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso scritto inviato almeno 7 giorni prima della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'associazione. Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 giorni per telegramma o attraverso altro mezzo telematico. In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera validamente quando vi intervengono, in proprio o per delega, almeno 2/3 dei suoi componenti.Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche per via telematica in videoconferenza. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in ordine all'approvazione della bozza del bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare delle quote sociali.
Articolo 25 Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'associazione in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con quella assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Articolo 26 Il Presidente, o in sua assenza il VicePresidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva. Il presidente ha la responsabilità della governance dell’associazione; delega i propri poteri ordinari al Segretario con l’obiettivo di rendere possibile la sua leadership strategica su base giornaliera. Il Presidente nomina il Coordinatore della Struttura Operativa che rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o fino alla rimozione da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 27 L’associazione oltre alla struttura direttiva opera attraverso una struttura operativa. Le attribuzioni della Struttura Operativa non sono incompatibili con le cariche direttive. Il Coordinatore nomina i membri e presiede l’attività della struttura operativa. REVISORI DEI CONTI COLLEGIO DEI PROBIVIRI SCIOGLIMENTO
Articolo 28 La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio di tre Revisori dei conti (se nominati). I tre Revisori possono essere nominati dall'Assemblea dei Soci e rimangono in carica 3 anni, l’assemblea dei soci tra loro designa chi ricopre la carica di Presidente del Collegio dei Revisori. I Revisori (se nominati) dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale. I Revisori (se nominati)potranno altresì accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.
Articolo 29 Il Collegio dei Probiviri (se nominati) è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea dei soci e dura in carica 3 anni. Ha competenza in tema di ricorsi contro le decisioni di esclusione dei soci votate dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 13. I suoi componenti sono rieleggibili.
Articolo 30 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei Soci in seduta straordinaria con la maggioranza dei tre quarti degli associati. L'assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23,12,96 n. 662 e successive future modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 31 Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed al Regolamento interno dell'associazione, eventualmente redatto Dal Consiglio Direttivo.
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